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Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica IRPINIA Sports

 

 

STATUTO ALLEGATO “A”

 

Art. 1. Denominazione

L’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro è denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica IRPINIA Sports

in sigla “A.S.D. IRPINIA Sports

 

Art. 2. Sede

L’Associazione ha sede in Mirabella Eclano  (AV), Via Gradifossi-Capuozzo, civico sn.

 

Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo la promozione, la diffusione e la pratica di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, in particolare:

a) promozione, diffusione, coordinamento e pratica, a livello dilettantistico ed amatoriale (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale con atleti professionisti), anche a scopo formativo, della disciplina prevista dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dal CONI e di promozione Sociale AICS;

b) didattica per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali, per lo svolgimento e la diffusione del CALCIO IN GENERE;

c) diffusione, promozione e pratica dell’arte del CALCIO, del TENNIS, di tutte le attività motorie e di ogni altra attività ad esse connesse, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e artistica.

Per attuare le suddette finalità, l’Associazione darà vita ad una scuola sportivo-artistica, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive previste dallo Statuto e, dall’altro, di promuovere la conoscenza dello sport e del patrimonio artistico, anche mediante iniziative di animazione e di educazione all’arte del CALCIO e del TENNIS in genere, con spettacoli polivalenti di carattere sportivo e artistico.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l’associazione potrà, pertanto, occuparsi della promozione e dell’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività legata alle varie espressioni del CALCIO e del TENNIS in genere, per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale, nonché della gestione di palestre per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette attività sportive. Inoltre, l’associazione, sempre al fine di raggiungere l’oggetto sociale, potrà occuparsi di:

- acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive della F.I.G.C. e dall’Ente di promozione sociale AICS e del CONI;

- organizzazione e attuazione di attività, anche ricreative, culturali, artistiche e musicali, correlate allo scopo sociale.


 

 

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e, comunque, tutte le operazioni suddette dovranno essere direttamente connesse alle attività istituzionali e, quindi, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Resta altresì tassativamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L’Associazione si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti delle Federazioni Nazionali ed agli Enti di promozione a cui è affiliata.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni sportive dotate di proprio Regolamento interno.

L’Associazione ai fini del migliore espletamento delle attività istituzionali e/o al fine di reperire fondi e liquidità necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività, considerate dall’Associazione stessa, a carattere strumentale, connesse agli scopi istituzionali e ritenute utili per il conseguimento delle finalità associative:

- prendere in gestione Strutture Sportive Pubbliche e Private, campi da calcio, calcetto, tennis, etc;

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;

- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, etc.;

- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;

- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;

- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento e attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse artistico e sportivo;

- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- gestire bar e centri di ristorazione posti all’interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera;

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitario di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera;

- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;

- svolgere attività correlate e strumentali al CALCIO, al TENNIS ed in generale a tutte le attività di carattere motorio in tutte le sue evoluzioni, che ne costituiscono il naturale completamento;

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.


 

 

Art. 4. Durata

La durata dell’Associazione è fissata al trentuno di Agosto duemilacinquanta (31.08.2050)

 

Art. 5. Soci

L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo o da Parere favorevole del Presidente, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;

- di accettare, senza riserve, l’Atto Costitutivo e lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo

dell’Associazione, nonché lo stato dei beni, delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l’Associazione e comunque di pertinenza della stessa;

- di accettare, senza riserve, le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di promozione a cui l’Associazione è affiliata;

- di essere informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;

- di essere informati circa l’uso delle strutture, al fine di evitare incidenti. A questo proposito, l’aspirante socio si impegna, sottoscrivendo l’apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l’Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall’uso delle strutture sociali.

All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

I soci dell’Associazione si dividono in:

- soci ordinari;

- soci atleti.

Fra gli aderenti all’Associazione, siano essi soci ordinari o soci atleti, esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Tutti i soci atleti devono essere tesserati, a cura dell’Associazione, alla F.I.G.C., F.I.T. o all’ AICS o al CONI o a qualsiasi altro Ente di promozione al quale intende affiliarsi.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato all’inizio di ogni iscrizione, mentre la quota di partecipazione mensile alle attività dovrà essere versata entro il giorno 05 di ogni mese di riferimento; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;

- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.


 

 

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;

- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Atto Costitutivo e Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;

- di rispettare le regole dettate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla Federazione Italiana Tennis ed all’Ente di promozione AICS o al CONI;

- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali e/o corsi;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Il socio atleta ha il dovere:

- di attenersi al metodo di insegnamento del Direttore Artistico e/o Direttore Sportivo e/o Istruttori;

- di rispettare l’orario degli allenamenti, lezioni, prove;

- di partecipare alle manifestazioni decise dal Consiglio;

- di rispettare le clausole dell’apposito Regolamento;

- di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature e strutture sportive e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.

Ai soci può essere richiesto, su indicazioni del Consiglio direttivo, il versamento di una quota suppletiva, ad esempio per l’utilizzo di determinate strutture associative o per sopperire a momentanee deficienze di liquidità o quando particolari esigenze lo richiedano. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

 

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.


 

 

Art. 8. Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci dell’associazione.

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.

La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nella richiesta di adesione.

L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L’assemblea ordinaria delibera:

- l’elezione del Consiglio direttivo;

- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;

- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega con la formula una delega per testa.

In prima convocazione, l’assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento dell’Associazione;

- sulla nomina del liquidatore.


 

 

Art. 9. Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.G.C. o AICS o CONI.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;

b) adottare provvedimenti disciplinari;

c) compilare il rendiconto contabile annuale;

d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;

e) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere, il Direttore Artistico e il Direttore Sportivo;

f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;

g) approvare il programma sportivo e artistico-culturale dell’Associazione e il programma per la preparazione tecnica degli atleti;

h) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

i) stabilire le norme per l’utilizzo degli impianti e delle strutture e attrezzature sportive;

j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 10. Presidente e rappresentante legale

Il Presidente è eletto da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti dei terzi e anche in giudizio.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all’Assemblea dei soci il rendiconto contabile - economico e finanziario e la relazione illustrativa; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo. Il deroga alle disposizioni di legge e per un fine pratico, al Presidente è riconosciuto da Statuto il potere di Autorizzare l’ammissione a socio, sempre previa richiesta di ammissione a socio dell’interessato.

 


 

Art. 11. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote sociali annuali dei soci;

b) quote supplementari o di gestione dei soci;

c) contributi volontari dei soci;

d) contributi volontari dei terzi;

e) contributi volontari versati dagli atleti per l’utilizzo delle strutture sportive;

f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto, nel rispetto dei fini istituzionali.

 

Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 13. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

 

Art. 14. Rendiconto economico e finanziario

L’esercizio sociale dell’associazione si apre il 1° settembre e si chiude il 31 agosto dell’anno successivo. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.

Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio direttivo devono essere sottoposti all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

L’assemblea deve essere convocata, con una delle modalità previste dall’art. 8 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L’avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 8 dello statuto sociale.

In caso di impedimento l’assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

 

Art. 15. Intrasmissibilità della quota

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

 

Art. 16. Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione, possono essere proposte dal Consiglio direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, secondo le modalità previste dall’art. 8 dello statuto. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, sono devoluti ai fini sportivi.

 

Art. 17. Vincolo di giustizia

Con l’affiliazione alla F.I.G.C. e/o all’ AICS o CONI o altro ente di promozione, l’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione e/o Ente di promozione stessi, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali F.I.G.C. e/o AICS di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci tesserati o tra questi e l’Associazione, le quali non siano riservate dal presente Statuto alla competenza dell’assemblea.

 

Art. 18. Norme di rinvio e completezza dello statuto

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni, associazioni sportive dilettantistiche e persone giuridiche private, nonché le norme della F.I.G.C. e/o AICS, le quali si intendono accettate e vincolanti all’atto della relativa affiliazione.