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Art. 9. Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.G.C. o AICS o CONI.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;

b) adottare provvedimenti disciplinari;

c) compilare il rendiconto contabile annuale;

d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;

e) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere, il Direttore Artistico e il Direttore Sportivo;

f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;

g) approvare il programma sportivo e artistico-culturale dell’Associazione e il programma per la preparazione tecnica degli atleti;

h) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

i) stabilire le norme per l’utilizzo degli impianti e delle strutture e attrezzature sportive;

j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 10. Presidente e rappresentante legale

Il Presidente è eletto da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti dei terzi e anche in giudizio.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all’Assemblea dei soci il rendiconto contabile - economico e finanziario e la relazione illustrativa; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo. Il deroga alle disposizioni di legge e per un fine pratico, al Presidente è riconosciuto da Statuto il potere di Autorizzare l’ammissione a socio, sempre previa richiesta di ammissione a socio dell’interessato.