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Art. 8. Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci dell’associazione.

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.

La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nella richiesta di adesione.

L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L’assemblea ordinaria delibera:

- l’elezione del Consiglio direttivo;

- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;

- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega con la formula una delega per testa.

In prima convocazione, l’assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento dell’Associazione;

- sulla nomina del liquidatore.